Albo delle imprese
La legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione (LEPICOSC), disciplina l’esecuzione dei lavori edili sul territorio del Cantone Ticino.
La Commissione di Vigilanza LEPICOSC è l’organo predisposto alla sorveglianza per il rispetto della legge.
Sono tenute ad iscriversi all’albo:
- le imprese di costruzione che intendono eseguire lavori edili i cui costi preventivabili sono superiori ai fr. 30'000.-;
- gli operatori specialisti che intendono eseguire lavori nei settori:
- della posa d’acciaio d’armatura (ferraioli);
- dell’esecuzione di casserature;
- dell’esecuzione di murature in cotto e pietra;
- dell’esecuzione di cappe di sottofondo (betoncini); per opere del valore superiore ai fr. 10'000.-
L’iscrizione è immediatamente obbligatoria per l’esecuzione di tutti i lavori sopra menzionati ed è subordinata all’esistenza di determinati requisiti professionali e personali (art. 5 e art. 5a LEPICOSC).
Le domande di iscrizione devono essere presentate alla Commissione di vigilanza della LEPICOS tramite gli appositi formulari.