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Albo delle imprese

Le informazioni sono di natura puramente informale: vengono date senza garanzia e non hanno alcun effetto giuridico; vincolante è esclusivamente l'Albo pubblicato sul Foglio ufficiale.

La legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione (LEPICOSC), disciplina l’esecuzione dei lavori edili sul territorio del Cantone Ticino.

La Commissione di Vigilanza LEPICOSC è l’organo predisposto alla sorveglianza per il rispetto della legge.

Sono tenute ad iscriversi all’albo:

  • le imprese di costruzione che intendono eseguire lavori edili i cui costi preventivabili sono superiori ai fr. 30'000.-;
  • gli operatori specialisti che intendono eseguire lavori nei settori:
    • della posa d’acciaio d’armatura (ferraioli);
    • dell’esecuzione di casserature;
    • dell’esecuzione di murature in cotto e pietra;
    • dell’esecuzione di cappe di sottofondo (betoncini);
    • per opere del valore superiore ai fr. 10'000.-

L’iscrizione è immediatamente obbligatoria per l’esecuzione di tutti i lavori sopra menzionati ed è subordinata all’esistenza di determinati requisiti professionali e personali (art. 5 e art. 5a LEPICOSC).

Le domande di iscrizione devono essere presentate alla Commissione di vigilanza della LEPICOS tramite gli appositi formulari.