L’esercizio della prostituzione è regolato dalla Legge Cantonale sull’esercizio della prostituzione e dal relativo Regolamento di applicazione.
È considerata prostituzione ai sensi della legge ogni attività volta a mettere a disposizione il proprio corpo o a praticare manipolazioni del corpo dei clienti, occasionalmente o per mestiere, con o senza congiunzione carnale, per il loro piacere sessuale in cambio di denaro o di altri vantaggi economici. L’acquisizione dei clienti è considerata esercizio della prostituzione.
La persona che esercita la prostituzione o che ha l'intenzione di farlo deve annunciarsi senza indugio alla Polizia cantonale.
L’esercizio della prostituzione è autorizzato unicamente nei locali erotici muniti di autorizzazione. Eccezione può essere fatta in singoli appartamenti alle dovute condizioni.
La notifica deve essere fatta dalla persona che mette a disposizione l’appartamento (sia per l’affitto sia per il subaffitto).
Per notificare un appartamento è necessario presentarsi personalmente presso la Polizia cantonale – TESEU (vedasi orari), dove la pratica di notifica verrà redatta e firmata.
La notifica deve contenere:
Ogni cambiamento della notifica va tempestivamente comunicato alla TESEU.
Il cambiamento della persona che vi esercita la prostituzione comporta una nuova notifica.
La notifica sarà comunicata al Municipio e al proprietario del fondo (o chi da esso delegato per l’amministrazione).
La notifica è gratuita.
La persona che esercita la prostituzione in questi appartamenti è tenuta al versamento dell’imposta giornaliera di 25.- CHF.
Il proprietario o la persona che mette a disposizione l’appartamento non ha competenza in materia e non può trattenere l’imposta giornaliera.
La persona che esercita la prostituzione deve:
Il formulario e la documentazione utile è ottenibile al sito www.ti.ch/fonte.