Richiesta di adeguamento dei contributi personali per salariati il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo contributivo oppure attivi in Stati non UE/AELS o non convenzionati con la Svizzera
Se durante o dopo l'anno di contribuzione, risulta che il reddito professionale annuale conseguito diverge sostanzialmente (oltre il 25 %), dal reddito stimato sul quale ha pagato gli acconti provvisori, l'assicurato deve dare alla Cassa di compensazione le indicazioni necessarie affinché sia possibile mantenere costantemente aggiornate le basi di calcolo.
Nel caso in cui non venisse chiesto alcun adeguamento e il conguaglio definitivo dei contributi avviene dopo il 31.12 dell'anno civile seguente a quello nel quale i contributi sono dovuti, saranno addebitati interessi di mora secondo l'art. 41bis cpv. 1 lett. f. OAVS.
Rendiamo inoltre attenti che è determinante il giorno nel quale viene accreditato il pagamento sul conto della Cassa.
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