Ogni società o associazione, con scopo di pubblica utilità o beneficienza, che desidera organizzare lotterie e tombole, deve chiedere un'autorizzazione al Servizio autorizzazioni, commercio e giochi in base alla Legge sulle lotterie e giochi d'azzardo del 4 novembre 1931.
L’autorizzazione può essere concessa solamente per lotterie e tombole il cui ricavo è destinato ad opere di pubblica utilità o di beneficienza.
Le associazioni che perseguono scopi di beneficienza e desiderano chiedere l’esonero dalla tassa erariale, devono allegare una dichiarazione dalla quale risulta che l’intero ricavato è devoluto in beneficienza.
La risoluzione del Consiglio di Stato no. 337 del 26 gennaio 1988 stabilisce:
“Per il termine di beneficienza si deve intendere, secondo il senso naturale e comune della parola, ogni elargizione a favore di persone le quali, per anzianità, malattia, invalidità, indigenza, calamità naturali o altre ragioni analoghe, sono bisognose di assistenza e di aiuto: la nozione in narrativa va però limitata agli scopi sociali testé enunciati e non deve essere quindi interpretata in modo estensivo sino a comprendere ogni opera di pubblica utilità o di carattere ideale, cosicché gli organizzatori di giochi il cui ricavo è ad esempio devoluto a fini di mera natura politica, religiosa, culturale o ricreativa non possono beneficiare dell’esenzione dalla tassa del 15% qui in discussione”.
Indicativamente 5 giorni lavorativi.