In Svizzera, la professione di commerciante ambulante soggiace di norma ad autorizzazione. Tale autorizzazione viene rilasciata dalle competenti autorità cantonali ed è valida su tutto il territorio svizzero.
Per commercio ambulante s'intendono tutte le attività commerciali che prevedono l’offerta a consumatori e consumatrici di beni e servizi in maniera itinerante.
Alla richiesta debitamente compilata devono essere allegati:
Chi richiede l'autorizzazione nei due anni precedenti la presentazione della domanda di autorizzazione non è stato condannato per un delitto o un crimine in relazione al quale l'esercizio del commercio ambulante celi in sé un rischio di recidiva. In caso di pena detentiva scontata, il periodo considerato inizia al momento della scarcerazione.
Le domande devono essere presentate almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività.
Fr. 250.--
L’autorizzazione è personale e non trasferibile. Essa è valida per cinque anni. Il richiedente riceve una tessera di legittimazione che dovrà avere con sé durante l’esercizio dell’attività.