L'esercizio del commercio ambulante In Svizzera è soggetto a un'autorizzazione che può essere ottenuta alle seguenti condizioni:
I cittadini stranieri con dimora o domicilio all'estero hanno diritto a un'autorizzazione alle stesse condizioni. Sono fatte salve le disposizioni della legislazione in materia di stranieri.
Per motivi di ordine pubblico, la legislazione vieta o limita il commercio ambulante di determinate merci o di determinati servizi (apparecchiature mediche il cui impiego comporta rischi per la salute; prodotti per diagnosi in vitro; armi e oggetti simili; bevande alcooliche; si rinvia all'allegato l dell' ordinanza).
L'autorizzazione riveste la forma di una tessera di legittimazione personale e non trasmissibile, valida per cinque anni e rinnovabile. Un'autorizzazione con una durata di validità più breve può essere accordata ai richiedenti stranieri con domicilio o dimora all'estero.
Alla richiesta di licenza debitamente compilata devono essere allegati: