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Incentivi energetici

Dal 1° gennaio 2026 il Consiglio di Stato introduce nuove disposizioni nel Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER), facilitando l’autoconsumo locale e garantendo una rimunerazione minima per l’energia immessa in rete dagli impianti fotovoltaici incentivati.

Gli impianti al beneficio del contributo unico all’investimento FER (CU-FER) possono partecipare ai Raggruppamenti ai fini del consumo proprio (RCP) e anche alle Comunità locali di energia elettrica (CLE). L’energia prodotta e consumata all’interno di RCP o CLE è libera dal vincolo di vendita ad AET; l’energia eccedente resta soggetta all’obbligo di vendita ad AET.
(Art. 20 cpv. 6bis RFER)

Gli impianti beneficiari della rimunerazione RIC-TI sono esclusi dalla possibilità di aderire alle CLE. 
(Art. 18 cpv. 6 RFER)

Per gli impianti CU-FER con potenza inferiore a 150 kW viene introdotta una rimunerazione minima FER (Rmin FER), applicata qualora il valore di ritiro dell’energia immessa in rete scenda al di sotto della soglia fissata. 
(Art. 25c FER) 

Le seguenti disposizioni operative già attualmente in vigore restano invariate:

La richiesta di incentivo dovrà essere effettuata tramite la notifica di messa in esercizio entro 12 mesi dalla messa in funzione dell'impianto. Richieste tardive non verranno più accettate.
(Art. 24 RFER)

Gli ampliamenti di impianti che non avevano beneficiato dell'incentivo FER hanno la possibilità di essere remunerati (nel calcolo dell’incentivo verrà tenuta in considerazione unicamente la potenza ampliata), a condizione che tutta l'energia elettrica + GO immessa in rete dall'impianto (originario + ampliamento) verrà ritirata e rimunerata da AET.
(Art. 26 cpv. 3 RFER)

Il ritiro dell'energia immessa in rete da parte di AET avverrà dal trimestre successivo all'accettazione al FER, con pagamenti normalmente trimestrali, mentre la corrente verrà rimunerata dal gestore di rete locale dalla data di messa in esercizio fino all'inizio della rimunerazione da parte di AET.
(Condizioni AET applicate all’acquisto di energia elettrica)

Richiesta di informazioni o di proroga

Notifica preliminare

Per gli impianti fotovoltaici la notifica preliminare è stata abolita.
La notifica preliminare deve essere inoltrata prima dell'inizio dei lavori di costruzione per impianti di forza idrica, energia eolica, geotermico e biomassa.

Messa in esercizio

La notifica é da inoltrare entro 12 mesi dall'allacciamento alla rete.


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