Incentivi energetici
Dal 1° gennaio 2024 è attiva la nuova procedura per la richiesta degli incentivi FER.
Il formulario di notifica preliminare per gli impianti fotovoltaici messi in esercizio dal 01.01.2024 non dovrà più essere presentato.
La richiesta di incentivi dovrà essere effettuata tramite la notifica di messa in esercizio entro 12 mesi dalla messa in funzione dell'impianto. Richieste tardive non verranno più accettate.
(Art. 24)
Gli ampliamenti di impianti che non avevano beneficiato dell'incentivo FER hanno la possibilità di essere remunerati (nel calcolo dell’incentivo verrà tenuta in considerazione unicamente la potenza ampliata), a condizione che tutta l'energia elettrica + GO immessa in rete dall'impianto (originario + ampliamento) verrà ritirata e rimunerata da AET.
(Art. 26 cpv. 3)
Gli ampliamenti di impianti al beneficio della RIC-TI sono ora permessi: la tariffa di rimunerazione verrà ricalcolata come tasso misto (applicando 0 cts./kWh per l'ampliamento).
(Art. 18 cpv. 4)
Il ritiro dell'energia immessa in rete da parte di AET avverrà dal trimestre successivo all'accettazione al FER, con pagamenti normalmente trimestrali, mentre la corrente verrà rimunerata dal gestore di rete locale dalla data di messa in esercizio fino all'inizio della rimunerazione da parte di AET.
Condizioni AET applicate all'acquisto di energia elettrica (e relative garanzie di origine).
Notifica preliminare
Per gli impianti fotovoltaici la notifica preliminare è stata abolita.
La notifica preliminare deve essere inoltrata prima dell'inizio dei lavori di costruzione per impianti di forza idrica, energia eolica, geotermico e biomassa.
Messa in esercizio
La notifica é da inoltrare entro 12 mesi dall'allacciamento alla rete.
Formulari correlati
Documenti informativi
- Condizioni applicate all'acquisto di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici che beneficiano del contributo unico ai sensi dell'art.20 del RFER
- Condizioni applicate all'acquisto di energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici, eolici, geotermici e a biomassa che beneficiano del contributo unico ai sensi dell'art.20 del RFER