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Impianto a fune metallica per il trasporto di merci

Cosa fare

La costruzione di un impianto a fune metallica per il trasporto di merci è retta dalla Legge edilizia del 13 marzo 1991 e disciplinata nel dettaglio dalla Legge sulle funi metalliche del 17 dicembre 2009.

La richiesta di autorizzazione per un impianto di fune metallica per il trasporto di merci dev'essere trasmessa preliminarmente all'Ufficio forestale di circondario per valutazione e definizione della procedura da seguire.


Documentazione necessaria per la richiesta preliminare


Tempo di disbrigo delle pratiche

  • Circa 1 mese per la richiesta preliminare;
  • Da 1 a 3 mesi per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie.

Costo delle prestazioni

  • Nessun costo per la richiesta preliminare e la consulenza da parte dell’Ufficio forestale di circondario.
  • Domanda di costruzione, autorizzazione cantonale di esercizio e autorizzazione federale per ostacoli alla navigazione aerea sono soggette a tassa in base a quanto previsto dalla Legge edilizia del 13 marzo 1991, dalla Legge sulle funi metalliche del 17 dicembre 2009 e dalle direttive dell’Ufficio federale dell’aviazione civile.

A chi rivolgersi

All’Ufficio forestale di circondario del Comune dove si intende costruire l'impianto.

 

Basi legali