Domande frequenti
L’esame dell'impatto ambientale (EIA) è una procedura, un esame che l’autorità decisionale effettua su un progetto per verificare se questo rispetta la legislazione ambientale, mentre il Rapporto sull'impatto ambientale (RIA) è il rapporto fisico e cartaceo che descrive il progetto, gli impatti sull’ambiente e le misure di mitigazione e compensazione.
L’EIA non è una procedura a se stante, ma si inserisce in una procedura di autorizzazione, ad esempio la domanda di costruzione secondo la Legge edilizia.
Il RIA è normalmente allestito da un ufficio di consulenza ambientale su mandato dell’istante del progetto.
Il Servizio cantonale di protezione dell’ambiente esamina il RIA e redige una proposta di decisione, riferita agli aspetti ambientali, all’attenzione dell’autorità decisionale.
Nell’ambito di una procedura edilizia cantonale l’autorità decisionale è il Comune.
Il preavviso redatto dal servizio cantonale di protezione dell’ambiente (proposta di EIA) è ripreso nella licenza edilizia.
Altre autorità decisionali possono essere il Cantone o la Confederazione, a dipendenza della procedura nella quale i progetto deve essere autorizzato.
I servizi cantonali competenti per i vari temi sono elencati nella scheda:
Innanzitutto va allestita un’indagine preliminare che descriva il progetto e metta in luce le problematiche ambientali, le condizioni quadro e le esigenze relative all’ambiente.
Nell’indagine sono definiti i temi che richiedono approfondimenti, sono segnalati in una matrice gli impatti presumibili sui diversi settori ambientali ed è proposto un capitolato d’oneri nel quale sono definiti i prossimi passi.
L’indagine preliminare non deve essere approfondita in tutti i dettagli, ma deve permettere all’autorità di comprendere il progetto e definire se sono necessari approfondimenti mirati.
Precede infatti la procedura di approvazione e va inviata direttamente alla Sezione della protezione dell’acqua, dell’aria e del suolo (SPAAS), che risponde direttamente al richiedente.
Nel suo preavviso la SPAAS approva la matrice d’impatto e il capitolato d’oneri e segnala se vi sono esigenze particolari o criteri tali per cui il progetto non può essere realizzato nella forma presentata.
Il passo successivo consiste nell’allestimento del RIA definitivo che accompagna la domanda di costruzione secondo la procedura definita dalla Legge edilizia e dal suo regolamento.
La domanda di costruzione, comprensiva di tutti gli allegati e del RIA, deve essere consegnata in 5 copie al Comune.
Il Comune provvede affinché gli atti siano pubblicati sul Foglio Ufficiale.
L’inoltro dell’indagine preliminare è disciplinato dall’art. 8 dell’Ordinanza sull’esame dell'impatto ambientale (OEIA).
L’OEIA prevede la possibilità di far valere l’indagine preliminare come RIA (art. 8a OEIA), se gli effetti sull’ambiente siano stati accertati in maniera esaustiva, le necessarie misure di protezione siano indicate.
Il rapporto deve dunque contenere tutte le informazioni necessarie in base all’art. 9 e 10 OEIA di cui le autorità hanno bisogno per valutare la conformità del progetto.
Il rischio è, dunque, che il rapporto non sia completo o che il progetto non sia ancora sufficientemente consolidato, e che debbano essere richiesti approfondimenti su taluni aspetti non previsti o considerati.
L’indagine preliminare permette anche di rilevare in tempo utile eventuali situazioni di non conformità con la legislazione ambientale o pianificatoria: l’autorità ha la possibilità di comunicare tempestivamente se il progetto può di principio essere approvato o se ci sono dei cosiddetti criteri killer.
Non è quindi assicurato che saltare il passo dell’inoltro dell’indagine preliminare faccia risparmiare tempo e soldi.
Un EIA senza indagine principale è da consigliare soprattutto quando si tratta di esaminare un impianto le cui ripercussioni sull’ambiente non dipendono dall’ubicazione dello stesso, ma sono valutate in modo 'standardizzato'.
Sui contenuti dei due rapporti l'Ufficio federate dell’ambiente (UFAM) ha allestito delle utili raccomandazioni, che fungono da guida per l’allestimento, tramite il Modulo 5 del Manuale EIA (2009).
La documentazione può essere consultata presso il Municipio del Comune che ospiterà l'impianto.
Anche la decisione in merito al progetto, con la documentazione, è accessibile allo stesso modo.
L'autorità decisionale rende nota sul Foglio ufficiale la pubblicazione del dossier e, più tardi, la decisione.
Nel RIA dovrebbero essere descritti gli elementi sensibili nell’area di cantiere, gli impianti di cantiere previsti, come pure lo svolgimento dei lavori, compresi il programma dei lavori, la gestione del traffico e i provvedimenti di ripristino.
Spesso però questi elementi sono definiti in una fase avanzata del progetto.
È possibile presentare un RIA, ma questo deve indicare l'estensione del cantiere, quali sono le informazioni mancanti, i termini entro i quali il richiedente intende fornirli e le modalità di trasmissione all’autorità competente.
Le condizioni ambientali devono in ogni caso essere comprese nell’aggiudicazione dei lavori.
È probabile che il Comune dovrà adeguare il Piano prima di avviare la domanda di costruzione.
Se l'adeguamento dei piani serve un impianto preciso, allora una prima fase dell'EIA, il cosiddetto EIA pianificatorio, va svolto un questa procedura.
Il tutto è spiegato nella scheda:
Se si tratta di un progetto che segue l’iter di domanda di costruzione secondo la Legge edilizia, i termini di trattazione sono definiti nel seguente modo.
Dalla pubblicazione del RIA e degli atti della domanda di costruzione i Servizi coinvolti hanno un mese per redigere la loro valutazione all’attenzione della Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo (SPAAS).
Quest’ultima si esprime sull’indagine preliminare entro il termine di 2 mesi e sulla valutazione dei RIA entro il termine di 3 mesi.
I termini iniziano a decorrere dal momento in cui la SPAAS dispone di tutti i documenti richiesti.
Ciò significa che se mancano degli atti importanti per la valutazione dell’incarto, i termini di trattazione iniziano nel momento in cui il richiedente ha inoltrato i documenti mancanti.
Alle tempistiche summenzionate va aggiunto il tempo per l’allestimento dei rapporti e di tutta la documentazione necessaria.
Ritenuti i tempi tecnici e ammettendo che non vi siano ritardi dovuti ad atti mancanti o a opposizioni, occorre pianificare 7 - 12 mesi dall’inoltro dell’indagine preliminare all’ottenimento della licenza edilizia.
Se il progetto deve essere valutato anche dall’autorità federale o se segue una procedura diversa (procedura cantonale e procedura federale), i termini di trattazione sono definiti dagli artt. 12a e 12b OEIA.
Dipende.
Secondo l’OEIA la modifica di un impianto o di un'attività esistente è sottoposta all’EIA se considerata sostanziale e se occorre decidere sull’intervento in una procedura che sarebbe decisiva per l’esame di un nuovo impianto, oppure se l'impianto sarà sottoposto all'EIA dopo la modifica (mentre prima non lo è).
Di seguito sono elencati gli argomenti generali a favore e contro l’assoggettamento all’EIA (da Manuale EIA, UFAM 2009).
Argomenti a favore
- Modifiche che possono comportare un aumento consistente dei carichi ambientali esistenti, anche in un unico settore ambientale (ad es. inquinamento fonico percettibile)
- Modifiche che possono comportare un cambiamento sostanziale nella ripartizione degli impatti oppure nuovi e consistenti carichi sull’ambiente (ad esempio allungamento della copertura di una strada nazionale per ridurre i disturbi sonori, riorganizzazione di un impianto per il trattamento dei rifiuti)
- Modifiche che possono compromettere seriamente dal punto di vista quantitativo o qualitativo zone protette (ad esempio foreste, ecosistemi già protetti o degni di protezione, paesaggi protetti, siti protetti, zone di protezione delle acque sotterranee)
- Modifiche che possono comportare un forte impatto ambientale in fase di cantiere
Argomenti contro
- Modifiche senza aumenti sostanziali di capacità
- Modifiche da attuarsi all’interno dell’involucro di un edificio che non comportano carichi ambientali supplementari elevati
- Modifiche che non comportano né un maggiore impatto ambientale né un cambiamento sostanziale nella ripartizione dei carichi esistenti
- Modifiche a seguito delle quali per garantire il rispetto delle disposizioni ambientali bastano misure ordinarie, ossia misure considerate come standard alla luce delle attuali norme tecniche
- Modifiche che hanno per obiettivo la riduzione del carico ambientale di un impianto (ad es. bonifiche acustiche, risanamento di drenaggi) senza comportare effetti negativi significativi su altri settori ambientali (ad esempio conservazione delle foreste, protezione del paesaggio)
È possibile che dopo l’avvio dei lavori sia necessario adeguare alcuni procedimenti a situazioni concrete.
Per un progetto sottoposto a EIA è possibile che delle modifiche in corso d’opera debbano essere valutate dai servizi competenti o anche essere ripubblicate, oppure che la questione possa essere risolta semplicemente con un'informazione ai vicini.
Un esempio di modifica in corso d’opera è il caso in cui un’area di cantiere debba, in maniera non preventivata e per contingenze locali, essere posta vicino o a contatto di un elemento sensibile (corso d’acqua, biotopo protetto, zona di protezione delle acque sotterranee).
Oppure potrebbero dover essere impiegati dei macchinari di cantiere più rumorosi o suscettibili a provocare vibrazioni.
Queste modifiche devono essere segnalate alla Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo (SPAAS) per una valutazione sull’iter corretto da implementare.
In generale una procedura edilizia è necessaria se la modifica tocca interessi di terzi o competenze cantonali o comunali.
Il tema dell'energia va trattato obbligatoriamente nei progetti che possono consumare oltre 5 GWh di calore o 0.5 GWh di corrente elettrica.
Anche gli impianti che producono energia devono trattare questo tema seguendo la scheda Il tema "energia" nell'EIA.
Le schede promemoria e i relativi destinatari sono elencati nella scheda seguente