Commissione per l'avvocatura
Funzioni principali e competenze (elenco non esaustivo)
La Commissione per l'avvocatura è l'autorità competente per:
- l'ammissione all'alunnato giudiziario o amministrativo, alla pratica legale e l'iscrizione nell'elenco degli alunni e dei praticanti;
- l'ammissione all'esame di capacità e la comunicazione ai candidati delle relative disposizioni;
- la comunicazione dell'esito dell'esame di capacità;
- il rilascio del certificato di capacità ticinese di avvocato;
- l'iscrizione nel registro cantonale degli avvocati e nell'albo pubblico degli avvocati degli Stati membri dell'UE e dell'AELS;
- l'ammissione degli avvocati degli Stati membri dell'UE e dell'AELS quali prestatori di servizi;
- la tenuta e l'aggiornamento del registro cantonale degli avvocati, dell'albo pubblico degli avvocati degli Stati membri dell'UE e dell'AELS, dell'elenco degli alunni e dei praticanti;
- la radiazione dal registro cantonale degli avvocati, dall'albo pubblico degli avvocati degli Stati membri dell'UE e dell'AELS, dall'elenco degli alunni e dei praticanti;
- la sospensione cautelare dall'esercizio dell'avvocatura;
- le decisioni, quale autorità superiore ai sensi dell'art. 321 CP, in materia di segreto professionale.