Consiglio della Magistratura
Al Consiglio della magistratura è riservato il potere disciplinare e di sorveglianza sui magistrati e sulle altre persone che svolgono funzioni giudiziarie a tempo parziale.
La sua sede è a Lugano.
I compiti del Consiglio della magistratura sono:
- esame del funzionamento della giustizia, con la presentazione di un rapporto annuale al Consiglio di Stato (che lo pubblica nei suoi rendiconti);
- la segnalazione al Dipartimento delle istituzioni di eventuali problemi organizzativi;
- l'adozione di sanzioni disciplinari nei confronti dei magistrati;
- l'esonero dei magistrati quando per malattia o per altre cause non possono adempiere convenientemente i doveri della carica.
Il Consiglio della magistratura deve in ogni caso rispettare l'autonomia dei magistrati nelle loro decisioni. Non gli è perciò consentito d'interferire nelle cause giudiziarie.
Il diritto disciplinare si prefigge di salvaguardare il buon funzionamento e l'immagine della giustizia. Un intervento di natura disciplinare nei confronti dei magistrati presuppone quindi un'inadempienza nell'esercizio della funzione o un comportamento offensivo della dignità della magistratura.
Il procedimento disciplinare è avviato d'ufficio o su segnalazione scritta e motivata di un'autorità o di un terzo.
Le sanzioni che il Consiglio della magistratura può infliggere ai magistrati sono l'ammonimento, la multa fino a fr. 10'000.-, la sospensione fino a tre mesi con decadenza del diritto di percepire l'onorario e la destituzione.
Basi legali
- Regolamento del Consiglio della magistratura
- Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino - 14 dicembre 1997 - art. 79
- Legge sull'organizzazione giudiziaria - 10 maggio 2006 - art. 74 e ss
- Messaggio No. 4797 del 07.10.1998, Adeguamento delle disposizioni concernenti il Consiglio della magistratura alla nuova Costituzione cantonale
- Messaggio No. 3947 del 27.05.1992, Consiglio della magistratura: istituzione del - (modifica della Legge organica giudiziaria civile e penale e del Codice di Procedura civile)