Raccolta giurisprudenza
PROVA DEL DANNO
Volume: 8
Data: 05.09.2002
Numero: 9
Articolo: Artt. 259e e 42 cpv. 2 CO
Autorità: Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città in re D. / S. SA
Massima:
L'art. 42 cpv. 2 CO è un disposto d'eccezione, che trova applicazione soltanto ove il danno non possa essere dimostrato nel suo ammontare, per mancanza di prove sull'entità del pregiudizio o per impossibilità di esigere ragionevolmente l'assunzione delle prove necessarie. In mancanza dei giustificativi d'acquisto dei beni mobili asseritamente danneggiati, si può esigere che la parte postulante l'indennizzo faccia valutare, anche sommariamente, il loro valore, se del caso dalla ditta venditrice.