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Raccolta giurisprudenza

AMMISSIBILITÀ' DI ISTANZA PRESENTATA DA UN SOLO CONIUGE

Volume: 7

Data: 03.11.2000

Numero: 21

Articolo: Art. 270a CO

Autorità: Pretura del Distretto di Lugano in re D./A. SA

Massima:

Tra i coniugi conduttori di un'abitazione familiare non sussiste litisconsorzio necessario. Allorquando i coniugi sono debitori solidali hanno facoltà di far valere singolarmente i diritti loro derivanti dal contratto. Tale facoltà è riconosciuta a ciascun coniuge anche in assenza di un rapporto di solidarietà (DTF 118 II 168). Un coniuge è quindi legittimato a presentare individualmente istanza di riduzione del canone.

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