Raccolta giurisprudenza
AMMISSIBILITÀ' DI ISTANZA PRESENTATA DA UN SOLO CONIUGE
Volume: 7
Data: 03.11.2000
Numero: 21
Articolo: Art. 270a CO
Autorità: Pretura del Distretto di Lugano in re D./A. SA
Massima:
Tra i coniugi conduttori di un'abitazione familiare non sussiste litisconsorzio necessario. Allorquando i coniugi sono debitori solidali hanno facoltà di far valere singolarmente i diritti loro derivanti dal contratto. Tale facoltà è riconosciuta a ciascun coniuge anche in assenza di un rapporto di solidarietà (DTF 118 II 168). Un coniuge è quindi legittimato a presentare individualmente istanza di riduzione del canone.