Raccolta giurisprudenza
Anche in caso di pagamento parziale della pigione nel termine di diffida la parte locatrice può disdire il contratto di locazione per mora
Volume: 10
Data: 08.04.2005
Numero: 5
Articolo: 257d CO
Autorità: Pretura della Giurisdizione di Lugano Sezione 4 in re C. / R. e G.L.
Massima:
Ritenuto che i conduttori, nel termine di diffida, non hanno provveduto al pagamento dell'intera somma diffidata, la locatrice è legittimata a notificare la disdetta straordinaria del contratto di locazione. Gli Uffici di conciliazione e la Pretura non sono competenti a pronunciarsi sulla verifica delle pigioni e delle spese accessorie per gli appartamenti sussidiati, essendo tale verifica riservata all'autorità amministrativa. Compete dunque ai conduttori rivolgersi all'autorità amministrativa per eventualmente contestare le pigioni e le spese accessorie degli appartamenti sussidiati, ritenuto che in caso contrario la diffida avviata dalla parte locatrice risulta valida