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Raccolta giurisprudenza

Anche in caso di pagamento parziale della pigione nel termine di diffida la parte locatrice può disdire il contratto di locazione per mora

Volume: 10

Data: 08.04.2005

Numero: 5

Articolo: 257d CO

Autorità: Pretura della Giurisdizione di Lugano Sezione 4 in re C. / R. e G.L.

Massima:

Ritenuto che i conduttori, nel termine di diffida, non hanno provveduto al pagamento dell'intera somma diffidata, la locatrice è legittimata a notificare la disdetta straordinaria del contratto di locazione. Gli Uffici di conciliazione e la Pretura non sono competenti a pronunciarsi sulla verifica delle pigioni e delle spese accessorie per gli appartamenti sussidiati, essendo tale verifica riservata all'autorità amministrativa. Compete dunque ai conduttori rivolgersi all'autorità amministrativa per eventualmente contestare le pigioni e le spese accessorie degli appartamenti sussidiati, ritenuto che in caso contrario la diffida avviata dalla parte locatrice risulta valida

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