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Raccolta giurisprudenza

RESPONSABILITA' PER CULPA IN CONTRAHENDO DEL TERZO CHE NELLE TRATTATIVE PRECONTRATTUALI HA VIOLATO LE REGOLE DELLA BUONA FEDE

Volume: 8

Data: 26.03.2002

Numero: 16

Articolo: Art. 263 CO

Autorità: Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna in re I. / T.

Massima:

Il fatto di condurre delle trattative senza avere la reale intenzione di portarle a termine determina una responsabilità per culpa in contrahendo. Fa sorgere una responsabilità per tale titolo il rifiuto di una parte di concludere il contratto dopo che, con il suo atteggiamento e le sue promesse, ha indotto l'altra parte a confidare nella volontà contrattuale, così come si avrebbe confidato una persona ragionevole in quelle condizioni, ed a prendere delle disposizioni che le hanno arrecato un danno patrimoniale. Non spetta alcun risarcimento alla parte che ha confidato nella volontà dell'altra di concludere il contratto violando le usuali norme di prudenza o riponendo nella stessa una fiducia non giustificata dalle circostanze. Nella fattispecie la responsabilità è ammessa perché la persona in questione ha indotto l'altra parte a fare affidamento sulla sua volontà dichiarata di riprendere il contratto locativo, versando un importo di fr. 20'000.--, disdicendo il precedente rapporto locativo, lavorando per circa un mese nel negozio gestito nel bene locato e controfirmando per consenso la dichiarazione del locatore al trasferimento a suo nome del contratto.

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