Raccolta giurisprudenza
DISDETTA PER MORA: REQUISITI
Volume: 4
Data: 14.11.1997
Numero: 3
Articolo: Art. 257d CO
Autorità: Ufficio di Conciliazione in materia di locazione di Massagno
Massima:
La disdetta per mora presuppone che il locatore abbia diffidato il conduttore in mora a pagare il dovuto entro un termine stabilito, aggiungendo la comminatoria che, in caso di inosservanza, il contratto verrà disdetto.