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Raccolta giurisprudenza

LA RIDUZIONE DEL CANONE PER DIFETTI NON PRESUPPONE ALCUNA COLPA DA PARTE DEL LOCATORE

Volume: 4

Data: 29.01.1996

Numero: 9

Articolo: Art. 259d CO

Autorità: Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Minusio

Massima:

La riduzione del canone per difetti dell'ente locato non presuppone alcuna colpa da parte del locatore; il conduttore può esigerla, a partire dal momento in cui il locatore ha avuto conoscenza del di-fetto, fino all'eliminazione del medesimo, se questo pregiudica o diminuisce l'idoneità della cosa locata all'uso cui è destinato. Il locatore deve rispondere anche per i difetti che hanno origine nel vicinato e nel comportamento di terzi ancorché esulino della sua sfera di influenza. Le molestie ed i disagi diretti arrecati da prostitute, che sono ve-nute ad adescare i clienti sulle pubbliche vie del quartiere succes-sivamente alla stipula del contatto, giustificano una riduzione del canone del 10 %.

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