Raccolta giurisprudenza
LA RIDUZIONE DEL CANONE PER DIFETTI NON PRESUPPONE ALCUNA COLPA DA PARTE DEL LOCATORE
Volume: 4
Data: 29.01.1996
Numero: 9
Articolo: Art. 259d CO
Autorità: Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Minusio
Massima:
La riduzione del canone per difetti dell'ente locato non presuppone alcuna colpa da parte del locatore; il conduttore può esigerla, a partire dal momento in cui il locatore ha avuto conoscenza del di-fetto, fino all'eliminazione del medesimo, se questo pregiudica o diminuisce l'idoneità della cosa locata all'uso cui è destinato. Il locatore deve rispondere anche per i difetti che hanno origine nel vicinato e nel comportamento di terzi ancorché esulino della sua sfera di influenza. Le molestie ed i disagi diretti arrecati da prostitute, che sono ve-nute ad adescare i clienti sulle pubbliche vie del quartiere succes-sivamente alla stipula del contatto, giustificano una riduzione del canone del 10 %.