Raccolta giurisprudenza
DISDETTA PER MORA: RISPETTO DEI TERMINI PER LA DICHIARAZIONE DI COMPENSAZIONE
Volume: 6
Data: 05.07.1999
Numero: 4
Articolo: Art. 257d cpv. 2 CO
Autorità: Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città
Massima:
Il conduttore in mora che intende porre in compensazione al pagamento delle pigioni scadute un credito nei confronti del locatore, deve darne notifica a quest'ultimo entro il termine fissato per il pagamento degli arretrati, altrimenti la disdetta data dal locatore è comunque efficace.