Raccolta giurisprudenza
Disdetta per mora del conduttore
Volume: 11
Data: 02.05.2006
Numero: 8
Articolo: Art. 257d CO
Autorità: Pretura di Mendrisio-sud in re C. / E.T. SA
Massima:
Giusta l’art. 257d CO quando il conduttore è in mora con il pagamento delle pigioni e delle spese accessorie scadute, il locatore può impartirgli un termine di 30 giorni per il pagamento con l’avvertenza che decorso infruttuosamente detto termine il rapporto di locazione verrà disdetto con un preavviso di 30 giorni per la fine di un mese. La disdetta straordinaria che non adempie le condizioni materiali volute per i singoli motivi di straordinarietà è inefficace. In particolare la disdetta per mora notificata dal locatore non ancora decorso il termine di diffida di 30 giorni è prematura e va dichiarata inefficace.