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Raccolta giurisprudenza

Garanzia prestata dal conduttore e non versata su un conto vincolato. Alienazione del bene locato. Conseguenze del mancato deposito da parte del primo locatore

Volume: 11

Data: 21.12.2006

Numero: 10

Articolo: Art. 257e e art. 261 CO

Autorità: Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4 in re K. / B.

Massima:

Giusta l’art. 257e CO la garanzia in denaro o cartevalori prestata dal conduttore deve essere depositata presso una banca, su un conto di risparmio o di deposito intestato all’inquilino. Per l’art. 261 cpv. 1 CO se dopo la conclusione del contratto il bene locato è alienato o viene realizzato nel contesto di un procedimento di esecuzione e fallimento, la locazione passa all’acquirente con la proprietà della cosa. Secondo la recente giurisprudenza del Tribunale federale l’obbligo di depositare la garanzia incombe al locatore che l’ha ricevuta e, in caso di alienazione, quest’obbligo non passa automaticamente all’acquirente. Il conduttore non può quindi far valere contro il nuovo locatore tutte le pretese che aveva nei confronti del precedente proprietario. Validità di un accordo transattivo intervenuto fra le parti secondo il quale la garanzia già versata al precedente proprietario, ormai irreperibile, andava restituita ai conduttori nella misura della metà.

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