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Raccolta giurisprudenza

PERENTORIETÀ DEL TERMINE DI TRENTA GIORNI PER ADIRE IL GIUDICE

Volume: 4

Data: 23.03.1998

Numero: 43

Articolo: Art. 274 f CO

Autorità: Camera di Cassazione Civile del Tribunale di Appello

Massima:

Il termine di trenta giorni per adire il giudice nei confronti delle decisioni dell'Ufficio di conciliazione è perentorio e decorre dal giorno successivo a quello della loro notifica. Il termine è ossequiato se l'istanza viene consegnata all'ufficio po-stale al più tardi l'ultimo giorno. Spetta al mittente provare di aver consegnato l'atto alla posta prima della scadenza del termine.

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