Raccolta giurisprudenza
PERENTORIETÀ DEL TERMINE DI TRENTA GIORNI PER ADIRE IL GIUDICE
Volume: 4
Data: 23.03.1998
Numero: 43
Articolo: Art. 274 f CO
Autorità: Camera di Cassazione Civile del Tribunale di Appello
Massima:
Il termine di trenta giorni per adire il giudice nei confronti delle decisioni dell'Ufficio di conciliazione è perentorio e decorre dal giorno successivo a quello della loro notifica. Il termine è ossequiato se l'istanza viene consegnata all'ufficio po-stale al più tardi l'ultimo giorno. Spetta al mittente provare di aver consegnato l'atto alla posta prima della scadenza del termine.