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Raccolta giurisprudenza

Presupposti necessari per la rescissione anticipata del contratto di locazione

Volume: 11

Data: 25.11.2005

Numero: 16

Articolo: Art. 259a e segg. CO

Autorità: Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Minusio in re C. / S.

Massima:

La disdetta della locazione giusta l’art. 259b CO è possibile soltanto nel caso in cui la parte conduttrice ha ossequiato la relativa procedura. In particolare il conduttore deve informare il locatore dell’esistenza di difetti nel bene locato e assegnargli un congruo termine affinché provveda alla loro eliminazione. Se il locatore è a conoscenza del difetto e, nel termine assegnato, non intraprenda alcunché, il conduttore è legittimato a recedere dal contratto se il difetto esclude o pregiudica notevolmente l’idoneità dell’immobile all’uso cui è destinato. In concreto gli inquilini che non informano la parte locatrice dell’esistenza del difetto non sono legittimati a disdire anticipatamente la locazione. Nemmeno si giustifica la sospensione unilaterale del pagamento della pigione, i conduttori dovendo semmai procedere al deposito della stessa presso il competente ufficio di conciliazione.

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