Vai al contenuto principale Vai alla ricerca

Raccolta giurisprudenza

RISARCIMENTO DANNI PER RITARDO NELLA CONSEGNA DELL'ENTE LOCATO/MOMENTO DELLA CONSEGNA

Volume: 5

Data: 30.07.1998

Numero: 4

Articolo: Artt. 256 cpv. 1 e 103 CO

Autorità: Pretura del Distretto di Lugano

Massima:

La locatrice deve risarcire i danni causati nel ritardo della consegna dell'ente locato ed è responsabile anche del caso fortuito. Per locali commerciali consegnati con un mese di ritardo è stato riconosciuto un indennizzo pari ad un canone mensile, non avendo la conduttrice potuto usufruire del primo mese gratuito di locazione previsto dal contratto quale incentivo finanziario. Non sono invece state riconosciute, siccome non comprovate, le spese di doppio trasloco e messa in deposito dell'arredo. La consegna di un appartamento o di locali commerciali avviene mediante la consegna delle chiavi e non al momento in cui viene allestito il verbale di consegna, anche nel caso in cui la locatrice abbia fatto importanti lavori di rinnovamento.

Nuova ricerca