Vai al contenuto principale Vai alla ricerca

Raccolta giurisprudenza

TEMPESTIVITÀ DELLA NOTIFICA: ESIGENZE DELLA NOTIFICA

Volume: 5

Data: 16.11.1998

Numero: 40

Articolo: Art. 267a CO

Autorità: Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città

Massima:

Il locatore deve elencare, singolarmente ed in modo distinto, quali difetti intende addebitare al conduttore. La semplice elencazione di difetti, dalla quale non si possa desumere la reale volontà del pro-prietario di ritenerlo responsabile, non è sufficiente. Il rapporto di constatazione, allestito in contraddittorio e firmato dal conduttore, non costituisce notifica sufficiente se si limita ad ac-certare lo stato di fatto del bene senza indicare per quali singoli difetti il conduttore viene ritenuto responsabile. La tempestività e la completezza della notifica devono essere rile-vate d'ufficio.

Nuova ricerca