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Raccolta giurisprudenza

DISDETTA PER MORA

Volume: 5

Data: 10.09.1998

Numero: 8

Articolo: Art. 257d CO

Autorità: Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città

Massima:

Allorquando le parti si sono accordate, esplicitamente o per atti concludenti, nel senso che il canone viene corrisposto mediante accredito su un conto bancario intestato al locatore, il conduttore ha adempiuto validamente il suo obbligo con la consegna di un or-dine di bonifico alla propria banca X. e quando quest'ultima ha tempestivamente accreditato il canone alla banca del locatore. Se poi quest'ultimo istituto non adempie correttamente il mandato, ac-creditando ad esempio l'importo su di un conto errato, nulla muta alla tempestività del versamento rendendo quindi ingiustificata la disdetta per mora sotto il profilo sostanziale. Tuttavia, in quanto diritto formatore, la disdetta non può essere re-vocata dalla parte che l'ha notificata senza il consenso della con-troparte. Ne consegue che il locatore, che ha notificato una disdetta per mo-ra anche se non ne sussistevano i presupposti, non può postulare l'annullamento della medesima qualora il conduttore l'abbia accet-tata nonostante i vizi di cui era inficiata.

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