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Raccolta giurisprudenza

FONDATA CONVINZIONE DI UNA LOCAZIONE DURATURA / MANCATO ADEGUAMENTO DEL CANONE

Volume: 7

Data: 09.05.2001

Numero: 27

Articolo: Artt. 272 e 272c CO

Autorità: Pretura del Distretto di Lugano in re C.- G./B.-S

Massima:

Se il conduttore esegue lavori nel bene locato con l'autorizzazione del locatore (il quale si dichiara d'accordo di compensare un determinato importo sui canoni), egli può confidare in una durata del rapporto locativo superiore a quella prevista nel contratto. La fondata convinzione di poter disporre dell'ente locato per un tempo prolungato costituisce un effetto gravoso che giustifica una protrazione più lunga. Nella fattispecie non è stato accordato alcun adeguamento del canone giacché non sono state provate circostanze che giustificassero una modifica del contratto.

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