Vai al contenuto principale Vai alla ricerca

Raccolta giurisprudenza

ESTENSIONE DEL DEPOSITO DELLA PIGIONE PER DIFETTI DEL BENE LOCATO

Volume: 6

Data: 16.06.2000

Numero: 9

Articolo: Art. 259g CO

Autorità: Ufficio di conciliazione in materia di locazione

Massima:

Il diritto al deposito della pigione può essere limitato ad una sola mensilità oppure estendersi a tutte le pigioni future fino ad eliminazione del difetto, contemplando l'intero canone oppure una parte di esso, ivi compreso l'acconto dovuto per le spese accessorie. Il conduttore è obbligato a comunicare al locatore l'avvenuto deposito, ma in caso di mancata comunicazione egli è responsabile soltanto per eventuali spese sostenute da quest'ultimo a causa della mancata notifica.

Nuova ricerca