Raccolta giurisprudenza
AZIONE IN RISARCIMENTO DANNI: ONERE PROBATORIO - RIDUZIONE DEL RISARCIMENTO PER CONCOLPA DEL CONDUTTORE
Volume: 8
Data: 04.02.2002
Numero: 10
Articolo: Art. 259e CO
Autorità: Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna in re C. / C. SA
Massima:
Al conduttore incombe l'onere di dimostrare l'insorgere di un danno conseguente ad un difetto dell'ente locato, nonché quello di provare l'entità del danno. Al locatore quello di provare che non porta alcuna colpa nell' insorgere o nella mancata eliminazione del difetto della cosa locata. Sussiste in genere una colpa del locatore laddove egli ha violato il proprio obbligo di consegnare e mantenere l'oggetto locato in uno stato idoneo all'uso. Egli non porta colpa ove ha eseguito l'ordinaria manutenzione e il conduttore ha omesso di notificargli il difetto, sia violando il proprio obbligo di notifica, sia perché si trattava di un difetto occulto. Concolpa nel conduttore, giustificante la riduzione del risarcimento richiesto, giacché quest'ultimo, pur a conoscenza dello stato difettoso del magazzino in cui aveva depositato la merce danneggiata, non aveva adottato misure idonee a prevenire il danno che sapeva avrebbe potuto prodursi.