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Raccolta giurisprudenza

Tempestività della contestazione della disdetta

Volume: 10

Data: 03.12.2004

Numero: 28

Articolo: 273 CO

Autorità: Pretura della Giurisdizione di Lugano in re T. - T. / P. SA

Massima:

Giusta l'art. 273 cpv. 1 e cpv. 2 CO la parte che intende contestare la disdetta e chiedere la protrazione della locazione deve presentare la richiesta all'Ufficio di conciliazione entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. L'ordine dato alla posta di trattenere la corrispondenza nulla muta riguardo al principio secondo cui la raccomandata si ritiene notificata l'ultimo dei sette giorni di giacenza, nel caso non venga ritirata prima. Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che colui che intende beneficiare di questo servizio, non può valersi di un termine più lungo dei sette giorni di giacenza di una raccomandata e nemmeno riportare l'inizio del decorso dei termini di ricorso alla fine della durata massima di due mesi di questa prestazione

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