Raccolta giurisprudenza
Obbligo di mantenere il bene locato in stato idoneo all'uso previsto anche in caso di eventi straordinari (confermato)
Volume: 11
Data: 25.11.2005
Numero: 6
Articolo: Art. 256 CO
Autorità: Seconda Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino in re AO / AP
Massima:
La parte locatrice non ha soltanto l’obbligo di consegnare al conduttore i locali oggetto del contratto in stato idoneo all’uso a cui sono destinati, ma anche e soprattutto quello di mantenerli tali per tutta la durata della locazione, con la conseguenza che tale obbligo include l’onere di eliminare i difetti: anche dopo un’alluvione straordinaria compete dunque alla parte locatrice ripristinare i locali danneggiati dall’acqua in un lasso di tempo ragionevole, effettuando le riparazioni necessarie.