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Raccolta giurisprudenza

FATTISPECIE IN CUI NON È STATA ACCORDATA ALCUNA RIDUZIONE

Volume: 4

Data: 17.06.1997

Numero: 12

Articolo: Art. 259d CO

Autorità: Pretura del Distretto di Lugano

Massima:

L'art. 259d CO si applica sia per difetti originari sia per difetti intervenuti in corso di contratto. Sussiste un difetto allorquando la cosa locata non presenta una qualità che essa avrebbe dovuto avere in virtù del contratto, sia perché promessa dal locatore o perché il conduttore poteva atten-derla in buona fede tenuto conto della natura della cosa locata e dell'uso per il quale essa è stata ceduta. Il conduttore che ha concesso in uso l'ente locato al figlio in di-spregio di una specifica clausola non è legittimato a postulare al-cuna riduzione del canone per i disturbi causati dai latrati di un ca-ne allorquando il figlio usa il bene locato in modo difforme a quanto previsto nel contratto - uso commerciale in luogo di quello abitativo -, non essendo il padre personalmente disturbato dalla turbativa.

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