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Raccolta giurisprudenza

LA DISDETTA DELL'AGGIUDICATARIO NON PUÒ ESSERE ANNULLATA PER ABUSIVITÀ

Volume: 7

Data: 15.11.2001

Numero: 24

Articolo: Artt. 271a cpv. 3 lett. d) e art. 261 cpv. 2 CO

Autorità: II Camera Civile del Tribunale di Appello in re I. AG in liq. / R. Inc.

Massima:

Con il doppio turno d'asta i contratti locativi di lunga durata passano all'acquirente, il quale dispone della facoltà di disdire il contratto per la successiva scadenza legale a prescindere dall'urgente bisogno personale. A tenore di legge, la disdetta intimata dall'aggiudicatario dopo un doppio turno d'asta non può essere annullata per abusività. L'inoltro di una disdetta per mora da parte dell'acquirente non gli preclude la possibilità di pronunciare una successiva disdetta ai sensi dell'art. 261 CO. Lasciata aperta la questione - dibattuta in dottrina e non ancora decisa dall'Alta Corte - se e a quali condizioni il conduttore il cui contratto è stato disdetto dall'aggiudicatario dopo un doppio turno d'asta possa beneficiare di una protrazione. In concreto non è stata accordata alcuna protrazione in quanto l'invocata necessità di ulteriormente ammortizzare gli investimenti di circa fr. 400'000.-- non costituisce ancora, in assenza di ulteriori circostanze, un effetto gravoso, tanto più che, nelle more della procedura, il conduttore ha potuto beneficiare di una protrazione di fatto di 7 mesi e mezzo.

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