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Raccolta giurisprudenza

QUANDO SI PERFEZIONA LA NOTIFICA DELLA DISDETTA SE IL DESTINATARIO RIFIUTA LA PRESA IN CONSEGNA DELLA BUSTA?

Volume: 7

Data: 02.02.2000

Numero: 14

Articolo: Artt. 266a e 266c CO

Autorità: II Camera Civile del Tribunale di Appello in re S. e H. Banca in liq./F.

Massima:

In quanto espressione unilaterale di volontà, la disdetta è notificata quando è rimessa nella sfera d'influenza del destinatario. Allorquando il destinatario si rifiuta di prendere in consegna l'atto in mala fede, il giudice può considerare la notifica perfezionata al momento della presentazione della busta. Questo si giustifica se il destinatario declina la presa in consegna argomentando che la busta indica un indirizzo errato, pur essendo incontestato essere lui la persona a cui l'invio è destinato. È' nulla la deposizione di un testimone - il quale ha riferito che il conduttore ha aperto la busta contenente la disdetta e preso visione del suo contenuto - assunto senza il rispetto delle formalità previste dal codice di procedura civile. I brevetti notarili, con i quali un notaio ha raccolto la testimonianza di due persone, non godono di forza probatoria giacché il notaio si è limitato al ruolo di verbalizzante e non ha riferito nulla che abbia personalmente sperimentato. Nel Locarnese non sono noti termini d'uso per la disdetta di abitazioni. Secondo consolidata giurisprudenza, va respinta l'istanza di sfratto presentata prima della scadenza del preavviso di disdetta siccome prematura.

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