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Raccolta giurisprudenza

La procedura civile ticinese non prevede un'ipotesi di differimento dell'esecuzione effettiva dello sfratto

Volume: 9

Data: 14.05.2002

Numero: 32

Articolo: 274g CO

Autorità: II Camera civile

Massima:

La procedura di sfratto è retta solo dalle norme cantonali se la disdetta non è stata contestata tempestivamente di fronte all'autorità di conciliazione, mentre in tale ipotesi si applica la procedura prevista per le vertenze locative. Accertata comunque la validità e l'efficacia della disdetta, il provvedimento di sfratto è emesso in base alle sole norme cantonali, con la conseguenza che in tale sede non è prevista la possibilità di differire l'esecuzione effettiva dello sfratto, che non prevede obbligatoriamente nemmeno l'assegnazione di alcuni giorni per riconsegnare il bene locato. Se il conduttore in mora intende invocare la compensazione per evitare la disdetta straordinaria prevista dall'art. 257d CO, indipendentemente dalla validità di tale compensazione il conduttore deve dichiararla inderogabilmente nel termine fissato per pagare le pigioni in mora

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