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Raccolta giurisprudenza

Disdetta valida per la prima scadenza utile e protrazione della locazione

Volume: 11

Data: 08.09.2006

Numero: 22

Articolo: Art. 266a, art. 266d e art. 272 CO

Autorità: Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4 in re N. / S.

Massima:

In presenza di tre contratti di locazione sottoscritti in differenti periodi e relativi a due appartamenti resi appositamente comunicanti ed adibiti a studio dentistico, nonché ad una cantina adibita a deposito del medesimo studio, si deve ritenere che i tre rapporti locativi configurino un tutt’uno. Ciò posto la locazione può essere disdetta soltanto per la prima scadenza utile dell’ultimo dei tre contratti sottoscritti fra le parti. Nella ponderazione degli interessi ai fini della concessione di una protrazione della locazione devesi considerare che il conduttore utilizza l’ente locato quale studio dentistico da oltre vent’anni e che si è quindi creato un’importante clientela legata al quartiere stesso e alle zone circostanti. Non vanno inoltre disattesi gli investimenti di manutenzione e di miglioria da lui effettuati nel corso degli anni. Quanto ai locali alternativi offerti dalla parte locatrice, a prescindere dal fatto che quest’ultima non ha dimostrato trattarsi di locali equivalenti ai sensi della legge, occorre ritenere che essendo il conduttore ormai prossimo al pensionamento, non si giustifica di imporgli un imponente e costoso trasloco a breve termine. Tutto ciò considerato ben si giustifica di concedere al conduttore una proroga unica e definitiva della durata di tre anni, tanto più che il locatore non ha addotto alcun fabbisogno motivato, concreto ed attuale.

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