Vai al contenuto principale Vai alla ricerca

Raccolta giurisprudenza

La procedura di diffida, di deposito delle pigioni e di riduzione del corrispettivo in presenza di asseriti difetti del bene locato dev'essere scrupolosamente osservata

Volume: 10

Data: 03.06.2003

Numero: 8

Articolo: 259 e segg. CO

Autorità: Ufficio di conciliazione di Lugano in re M. / U. SA

Massima:

In presenza di asseriti difetti del bene locato, il conduttore deve assegnare in forma scritta al locatore un termine per l'eliminazione degli stessi difetti, minacciando diversamente il deposito della pigione e quindi il ricorso all'autorità conciliativa. Il deposito delle pigioni deve avvenire tempestivamente presso gli Uffici di conciliazione negli stessi termini previsti contrattualmente per il pagamento ordinario delle pigioni: l'avvenuto deposito dev'essere altresì comunicato al locatore. Differentemente, l'iniziativa del conduttore che non rispetta le precedenti condizioni si traduce semplicemente in un'istanza conciliativa agli Uffici di conciliazione, che dovranno liberare le pigioni depositate a torto al locatore

Nuova ricerca