Raccolta giurisprudenza
DISDETTA PER GRAVI MOTIVI
Volume: 4
Data: 21.10.1996
Numero: 27
Articolo: Art. 266g CO
Autorità: Pretura del Distretto di Lugano
Massima:
La ripetuta violazione degli obblighi contrattuali, del regolamento della casa e della integrità del bene locato può senz'altro giustificare una disdetta per gravi motivi, in particolare se il provvedimento è stato preceduto da una diffida scritta da parte del locatore. La disdetta deve tuttavia rispettare il fondamentale principio della proporzionalità. Viola tale principio la disdetta notificata dal locatore perché il con-duttore, senza alcuna autorizzazione, ha fatto ridipingere le pareti, ha tolto un pannello che fungeva da paravento e ha sostituito due cartelli pubblicitari applicati sopra la vetrina.