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Raccolta giurisprudenza

CHI DEVE ACCOLLARSI LE CONSEGUENZE DELL'INVIO TARDIVO DEL RAPPORTO DI CONSTATAZIONE DEL PERITO COMUNALE?

Volume: 7

Data: 30.01.2001

Numero: 17

Articolo: Art. 267a CO

Autorità: Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città in re F./E

Massima:

I rischi di una carente notifica, in ispecie dovuta al ritardo con cui il perito comunale ha inviato il rapporto di constatazione a causa di suoi problemi di salute, sono a carico del locatore. A lui sarebbe spettato il compito di sollecitare l'invio del referto e di notificarlo al conduttore con l'esplicita dichiarazione di responsabilità sulle singole posizioni.

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