Raccolta giurisprudenza
CHI DEVE ACCOLLARSI LE CONSEGUENZE DELL'INVIO TARDIVO DEL RAPPORTO DI CONSTATAZIONE DEL PERITO COMUNALE?
Volume: 7
Data: 30.01.2001
Numero: 17
Articolo: Art. 267a CO
Autorità: Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città in re F./E
Massima:
I rischi di una carente notifica, in ispecie dovuta al ritardo con cui il perito comunale ha inviato il rapporto di constatazione a causa di suoi problemi di salute, sono a carico del locatore. A lui sarebbe spettato il compito di sollecitare l'invio del referto e di notificarlo al conduttore con l'esplicita dichiarazione di responsabilità sulle singole posizioni.