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Raccolta giurisprudenza

Disdetta per violazione dell'obbligo di diligenza e di riguardo per i vicini

Volume: 11

Data: 15.02.2006

Numero: 11

Articolo: Art. 257f CO

Autorità: Pretura di Mendrisio-sud in re G. / S.C.A.B.

Massima:

L’applicazione dell’art. 257f cpv. 3 CO presuppone un certo grado di gravità della violazione dell’obbligo di diligenza e di riguardo verso gli altri inquilini. Nella misura in cui la rescissione del rapporto locativo deve rispettare i principi di proporzionalità e di sussidiarietà, la continuazione della locazione deve rivelarsi insopportabile per il locatore e per gli altri inquilini della casa. La questione deve essere risolta alla luce di tutte le circostanze oggettive e soggettive che precedono la notifica della disdetta. In caso di reiterazione di piccole violazioni dell’obbligo di riguardo verso i vicini, così come nel caso in cui il conduttore continua a violare il regolamento della casa oppure disturba la pace dello stabile deve essere ammessa la gravità della violazione.

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