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Raccolta giurisprudenza

Riduzione della pigione - Applicazione del metodo assoluto

Volume: 10

Data: 09.07.2004

Numero: 26

Articolo: 269a CO

Autorità: Seconda Camera civile del Tribunale d'appello in re B. - B. / Z.

Massima:

Il conduttore può domandare la riduzione dalla pigione per la prossima scadenza di disdetta se ha motivo di credere che il locatore ottenga un reddito che è divenuto sproporzionato a causa di una modifica essenziale delle basi di calcolo, segnatamente di una diminuzione dei costi ipotecari (art. 270a CO). Anche se i costi sopportati dal locatore sono sensibilmente diminuiti rispetto al momento in cui è stata fissata la pigione iniziale, questi può comunque eccepire di non ricavare dall'immobile un reddito netto abusivo. Il canone di locazione non è considerato sproporzionato se si situa nei limiti di quelli in uso nella località o nel quartiere, rispettivamente se garantisce unicamente il potere di acquisto del capitale proprio investito nell'immobile (art. 269a lett. a ed CO). La parte locatrice ha concretamente fatto fronte sia al suo onere di allegazione, sia al suo onere di produrre la documentazione necessaria al calcolo del reddito netto del bene locato. Di qui l'applicazione del metodo assoluto

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