Raccolta giurisprudenza
NULLA E' DOVUTO IN CASO DI MORA DEL LOCATORE NELLA RIPRESA DEL BENE LOCATO / RISARCIMENTO PER MANCATA RICONSEGNA ALLA FINE DELLA LOCAZIONE
Volume: 3
Data: 04.07.1997
Numero: 40
Articolo: Art. 267 CO
Autorità: Pretura della Giurisdizione di Locarno - Città
Massima:
Il conduttore non deve corrispondere né la pigione né un risarcimento nel caso di mora del locatore nella ripresa del bene locato. Il conduttore che, alla fine della locazione, permanga nell'ente locato senza che il locatore vi si opponga, deve indennizzarlo secondo le norme sull'indebito arricchimento.