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Raccolta giurisprudenza

PRESUNZIONE IRREFUTABILE DI ABUSIVITA'

Volume: 7

Data: 06.08.2001

Numero: 25

Articolo: Art. 271a cpv. 1 lett. e) cifra 4 CO

Autorità: II Camera Civile del Tribunale di Appello in re T. SA/D.

Massima:

Una disdetta intimata nel triennio susseguente alla fine di un procedimento conciliativo di contestazione della disdetta notificata dal nuovo proprietario, nel corso del quale le parti hanno sottoscritto un nuovo contratto locativo, va annullata siccome abusiva, l'eventuale buona fede del locatore non potendo rivestire rilevanza alcuna, ponendo la legge una presunzione irrefutabile di abusività. Il conduttore che sottoscrive pattuizioni contrarie a disposizioni imperative di legge non incorre nell'abuso di diritto contestandole laddove non siano provate circostanze a suffragio dell'invocato abuso, in particolare laddove non sia provato che il conduttore le abbia sottoscritte con l'intenzione di dipartirsene.

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