Raccolta giurisprudenza
I PROTOCOLLI DI TELEBANKING SONO INSUFFICIENTI A PROVARE L'AVVENUTA ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE
Volume: 8
Data: 22.11.2002
Numero: 2
Articolo: Art. 253 CO
Autorità: Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città in re F. e llcc / R
Massima:
Al conduttore debitore incombe l'onere di provare l'esistenza di quelle circostanze di fatto dalle quali si possa dedurre l'avvenuta estinzione dell'obbligazione. I protocolli di Telebanking sono insufficienti allo scopo. Idonea sarebbe piuttosto stata la produzione agli atti di un avviso di addebito della banca alla quale il conduttore ha consegnato l'ordine di bonifico.