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Raccolta giurisprudenza

RIDUZIONE DELLA PIGIONE PER DIFETTI DEL BENE LOCATO/SPESE DI PATROCINIO LEGALE PRIMA DELLA PROCEDURA LITIGIOSA

Volume: 5

Data: 02.11.1998

Numero: 15

Articolo: Artt. 259d e 259e CO

Autorità: Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna

Massima:

Il diritto alla riduzione della pigione è un diritto costitutivo, che consente in generale a chi lo esercita di modificare, a determinate condizioni, un rapporto giuridico mediante semplice dichiarazione di volontà nei confronti del locatore. Il conduttore può far valere il diritto alla riduzione del corrispettivo anche senza previo deposito del canone, sia mediante promozione di un'azione civile, sia mediante dichiarazione di volontà nei con-fronti del locatore, ma il deposito della pigione evita i rischi di una mora nel pagamento delle pigioni. Ben si giustifica la riduzione del canone del 40% per la durata di importanti lavori di ristrutturazione nello stabile, che hanno com-portato immissioni foniche moleste dalle ore 07:00-07:30 del matti-no fino alle ore 20.00-21.00 di sera. Nella commisurazione della ri-duzione si è tenuto conto del fatto che il conduttore aveva un bam-bino di due anni (fatto noto al locatore) e che questi aveva dovuto rifugiarsi presso parenti in ben due occasioni a causa della gravità della turbativa. Le spese per il patrocinio legale antecedenti alla procedura litigiosa possono essere fatte valere quale danno a carico del locatore qualora le circostanze abbiano reso indispensabile l'intervento di un legale.

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