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Raccolta giurisprudenza

La nullità di una disdetta intimata ad un solo coniuge e riguardante un'abitazione familiare o coniugale presuppone che i coniugi risiedano nel bene locato e che fra loro non sia ancora intervenuta una decisione di divorzio o di separazione

Volume: 9

Data: 22.12.2003

Numero: 25

Articolo: 271 e segg. CO

Autorità: Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud

Massima:

Si può parlare di abitazione familiare, con conseguente applicazione dell'art. 266n CO, fintanto che sia esternamente riconoscibile che i coniugi dispongono di un centro comune della vita coniugale e familiare nel bene locato. La riconoscibilità per i terzi dell'esistenza di un'abitazione familiare o coniugale può essere negata qualora soltanto un coniuge sottoscriva una corrispondenza destinata alla parte locatrice e sia già in corso una procedura di divorzio o separazione. L'eventuale abuso della disdetta impartita a seguito di una separazione coniugale dev'essere provato dalla parte che sostiene tale contestazione

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