Vai al contenuto principale Vai alla ricerca

Raccolta giurisprudenza

PRESUPPOSTI PER LA DISDETTA STRAORDINARIA

Volume: 4

Data: 04.02.1997

Numero: 5

Articolo: Art. 257f cpv.3 e 4 CO

Autorità: II Camera Civile del Tribunale di appello

Massima:

La rescissione del contratto senza preavviso ai sensi dell'Art. 257f cpv. 4 co presuppone, da un lato, un grave danneggiamento della cosa locata e, dall'altro, che l'autore abbia agito con dolo diretto o, perlomeno, con dolo eventuale. Lestirpazione di alcuni arbusti, il deposito di sporcizia varia e il danneggiamento di un auto in sosta, non costituiscono grave deterioramento dell'ento locato ai sensi della norma in esame. La disdetta anticipata ai sensi del cpv. 3 presuppone: una violazione dell'obbligo di diligenza da parte del conduttore, una diffida scritta, l'impossibilità di continuare il rapporto locativo (che non possa più ragionevolmente essere imposta al locatore o agli abi-tanti della casa) ed un preavviso di almeno 30 giorni. In concreto, non è stato provato che la conduttrice - laquale ha aperto nell'ente locato una discoteca - abbia violato i propri obblighi contrattuali con l'intensità richiesta dalla legge per poter pronunciare una disdetta straordinaria, avuto in particolare riguardo al genere di stabile lo-cato ed ai provvedimenti adottati dalla medesima. Al locatore e agli abitanti può essere imposto un maggior grado di tolleranza nel caso in cui l'immobile si trovi in una zona poco tran-quilla situata nelle vicinanze di strade a forte traffico e con una vita notturna alquanto movimentata.

Nuova ricerca