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Raccolta giurisprudenza

OBBLIGO DI ACCERTARE D'UFFICIO I FATTI

Volume: 8

Data: 11.01.2002

Numero: 25

Articolo: Art. 274g CO

Autorità: II Camera civile del Tribunale di appello in re Z. / P.

Massima:

La procedura di sfratto, assortita con un'azione di contestazione di una disdetta straordinaria (indipendentemente da quale procedimento sia stato avviato per primo), è sottoposta, per diritto federa-le, alla procedura, completa e non sommaria, degli art. 274 e segg. CO, con l'obbligo per il Giudice di accertare d'ufficio i fatti, di procedere alle necessarie indagini per stabilire i fatti decisivi di causa e di tenere conto anche di allegazioni e di richieste formulate oltre i momenti usuali del processo. Va dichiarato nullo per carenza di motivazione il decreto di sfratto, che ha deciso sulla base dei soli atti di questa procedura, senza esaminare le allegazioni del convenuto in merito alla domanda di annullamento della disdetta.

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