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Raccolta giurisprudenza

COMUNIONE EREDITARIA IN QUALITÀ DI LOCATRICE: CHI DEVE INTERVENIRE IN GIUDIZIO?

Volume: 5

Data: 15.07.1999

Numero: 1

Articolo: Art. 253 CO

Autorità: Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna

Massima:

Poiché una comunione ereditaria non ha in quanto tale capacità di parte, soltanto gli eredi congiuntamente sono legittimati ad intervenire in causa. Un singolo erede può agire singolarmente soltanto se sono adem-piute le condizioni per una gestione d'affari senza mandato, so-prattutto nei casi d'urgenza per salvaguardare provvisoriamente gli interessi della comunione, in particolare se deve essere salvaguar-dato un termine che giunge a scadenza entro breve, oppure quan-do l'erede in questione è al beneficio di una rinuncia degli altri co-eredi ad agire contro un terzo. Nell'ambito dell'azione di disconoscimento di debito il conduttore può, oltre che opporre eccezioni utili alla sua difesa anche se non sono state formulate in sede di rigetto provvisorio dell'opposizione, opporre in compensazione altre pretese risarcitorie.

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