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Raccolta giurisprudenza

La ripetizione di una disdetta non sottostà alla protezione triennale

Volume: 11

Data: 23.02.2006

Numero: 34

Articolo: Art. 271a cpv. 1 lett. e CO

Autorità: Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4 in re R. / T. (Sentenza confermata dalla Seconda Camera civile del Tribunale d'appello e della I Corte civile del Tribunale federale)

Massima:

La disdetta notificata dopo che una prima disdetta aveva perso la sua efficacia - il contratto essendosi rinnovato per atti concludenti - non può essere considerata quale una nuova disdetta, bensì configura la ripetizione di quella precedente, la parte locatrice avendo semplicemente rinnovato l’intenzione di disdire il rapporto locativo. Ciò posto non è applicabile il divieto triennale di cui all’art. 271a cpv. 1 lett. e CO. Nella specie nel contesto della concessione di una protrazione devesi in particolare tenere conto del fatto che il conduttore ormai da cinque anni è a conoscenza delle intenzioni della locatrice e che pertanto ha avuto il tempo necessario per reperire un ente sostitutivo e organizzare il trasloco.

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