Raccolta giurisprudenza
DISDETTA DI UNA PARTE LOCATRICE COSTITUITA DA UNA COMUNIONE EREDITARIA
Volume: 3
Data: 03.01.1997
Numero: 32
Articolo: Art. 266l CO
Autorità: Pretura del Distretto di Lugano
Massima:
Se la parte locatrice è una comunione ereditaria, la disdetta deve costituire una manifestazione di volontà unanime dei suoi membri. La disdetta può essere anche approvata successivamente, con effetto retroattivo.