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Raccolta giurisprudenza

DISDETTA DI UNA PARTE LOCATRICE COSTITUITA DA UNA COMUNIONE EREDITARIA

Volume: 3

Data: 03.01.1997

Numero: 32

Articolo: Art. 266l CO

Autorità: Pretura del Distretto di Lugano

Massima:

Se la parte locatrice è una comunione ereditaria, la disdetta deve costituire una manifestazione di volontà unanime dei suoi membri. La disdetta può essere anche approvata successivamente, con effetto retroattivo.

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