Vai al contenuto principale Vai alla ricerca

Raccolta giurisprudenza

Verifica dello stato del bene locato e tardività della notifica dei danni (parzialmente ammessa)

Volume: 12

Data: 05.02.2007

Numero: 32

Articolo: Art. 267a CO

Autorità: Pretura della giurisdizione di Locarno-Città in re C. / P.U.

Massima:

Al momento della riconsegna, il locatore deve verificare lo stato del bene locato e, se vi scopre difetti addebitabili al conduttore, deve avvisarlo tempestivamente, segnatamente entro 2 o 3 giorni. Se il locatore prende visione dei locali prima della riconsegna effettiva delle chiavi e fa eseguire alcune opere di ripristino prima della verifica dei locali da parte del perito comunale degli immobili, la tempestività della notifica dei danni deve essere valutata per rapporto alla verifica dei locali da parte del locatore. Se il conduttore ha riconosciuto alcuni danni (in concreto la sostituzione del lavabo e una parte del ritinteggio), i relativi costi vanno posti a suo carico. È infatti contrario alla buona fede ammettere l’eccezione di intempestività della notifica di quei danni, la cui riparazione l’inquilino aveva già dichiarato volersi assumere.

Nuova ricerca